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Statuto di associazione sportiva

Art. 1
“SESIA RAFTING”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE:
VIA GIULIETTI, 22 MILANO
E SEDE OPERATIVA :
VIA ISOLA, 3 VOCCA
C.F. e P.IVA 05898610968

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata SESIA RAFTING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in breve: SESIA RAFTING ASD”. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Via Giulietti, 22 20132 Milano e sede operativa in Via Isola, 3 13020 Vocca VC ; C.F. e P.IVA 05898610968; L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2
Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'associazione si propone quale scopo principale:
- la promozione, la diffusione e lo sviluppo dell’organizzazione delle attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale per operatori sportivi, corsi culturali, turistici e di perfezionamento tecnico/atletico a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale; Diffondere la cultura, lo sport e l’arte in tutte le sue forme organizzando manifestazioni e corsi debitamente disciplinati dagli enti competenti e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dell’attività svolta dall’associazione e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.
Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, dell’attività dell’associazione stessa e delle discipline sportive collegate. L'Associazione, si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e direttive del CONI ed accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle FSN o Enti di Promozione Sportiva alle quali delibererà di aderire.
L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.
A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalle FSN o dagli Enti cui intende affiliarsi. L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzioni, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre e fiere, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il diffondersi di attività culturali e ricreative, nello specifico rafting (gommone fluviale), canoa, kayak, torrentismo e hydrospeed;
b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica dell'attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle attività culturali e ricreative ; c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) ospitare presso la propria sede i soci partecipanti ai vari corsi o attività proposte dall’associazione;
g) pubblicazione e vendita di riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
h) la realizzazione di eventuali marchi di abbigliamento sportivo e accessori sportivi, con la collaterale la vendita; i) aprire un sito Internet.
j) Altresì l’Associazione potrà aprire Unità Locali e Filiali su tutto il territorio italiano.
L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi eventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3
Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative ordinarie;
b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
i) rendite di beni mobili ed immobili prevenuti all'Associazione;
j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione procederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4
Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:
? di voler partecipare alla vita associativa;
? di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
? di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione cui l’Associazione intende affiliarsi;
? di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative, fanno parte dell’elettorato attivo e passivo dell’Associazione. (Hanno quindi diritto di voto nelle Assemblee, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo). Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;
c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
? inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
? inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
? inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione o Ente;
? inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
? azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
? condotta contraria alle attività dell'Associazione;
? quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea, la cui decisione è inappellabile.
I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5
Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:
? di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
? di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
? di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
? di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
? di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.
Gli associati sono obbligati:
? ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
? ad osservare le norme stabilite dalla Federazione o Ente cui intende affiliarsi;
? ad osservare le norme e le direttive del CONI;
? a pagare la quota associativa;
? a svolgere le attività preventivamente concordate;
? a mantenere un comportamento uniforme alle finalità dell'Associazione;
? a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
? a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6
Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7
Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'organo di controllo, qualora istituito.

Art. 8
Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9
Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero MINIMO DI CINQUE Consiglieri, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione o Ente.
E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento elettronico idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma o mail, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente dell’Associazione, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Art. 10
Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Il Presidente nomina il vicepresidente all'interno del consiglio Direttivo.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 11
Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.
Il Collegio dei sindaci è compost da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.
Il revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.
I sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia.
All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la convocazione dell'assemblea degli associati. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 12
Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.
Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 13
Divieto di distribuzione di utili

E' fatto espresso divieto, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 15
Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 16
Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinari delibera:
? sullo scioglimento dell'Associazione;
? sulla nomina del liquidatore;
? sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.
L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di 3/4 degli associati aventi diritto di voto; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione o Ente, o dal CONI.

Art. 17
Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì

I SOCI:
MONICA BERNASCONI
MANEUL ROTA
MARIAGRAZIA SANPIETRO
MARCO SCARPA
SIMONE FOSSATI
ENRICO SALIERNO